Chiara Ferragni (Foto da Instagram)
Le motivazioni con cui il tribunale di Milano ha disposto il proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso “Pandoro gate”, contenute nelle 59 pagine depositate, riconoscono che le campagne promozionali legate al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua presentavano profili di possibile ingannevolezza, con messaggi talvolta ambigui sul legame tra acquisto e beneficenza, ma questo non basta per configurare il reato di truffa aggravata.
Il punto centrale della decisione riguarda infatti la posizione dei consumatori: secondo il giudice, i follower non possono essere considerati soggetti automaticamente vulnerabili o privi di capacità critica. In altre parole, seguire un influencer non implica una fiducia “incondizionata”, né una condizione assimilabile alla minorata difesa.
Proprio la caduta di questa aggravante ha inciso sull’esito del procedimento: venendo meno la truffa aggravata, il caso è rientrato nell’ambito della truffa semplice, che richiede querela per procedere, ma essendo stata ritirata, ne è seguito il proscioglimento. Resta quindi da fare una distinzione importante: il giudice non esclude elementi di pubblicità ingannevole, ma ritiene che non vi siano i presupposti penali per la condanna.
