Violenza (Foto da Pixabay)
Commentando le modifiche in corso alla disciplina del reato di violenza sessuale in Italia, il penalista Corrado Limentani sulle colonne de IlSussidiario.net ha spiegato che in una prima bozza del disegno di legge per la riforma dell’articolo 609-bis del codice penale, approvata alla Camera, si prevedeva che l’assenza di consenso libero e attuale fosse sufficiente a integrare il reato di violenza sessuale: in pratica, la mancanza di consenso chiaramente espresso sarebbe stata considerata prova di reato. Questa versione ha suscitato critiche, perché avrebbe potuto invertire l’onere della prova, obbligando l’imputato a dimostrare di non aver commesso l’abuso piuttosto che far dimostrare all’accusa l’avvenuta violenza.
In Senato, però, la senatrice Bongiorno ha fatto modificare la proposta togliendo dal testo il termine “consenso” e introducendo quello di “volontà contraria”, cioè il dissenso espresso dalla persona offesa nel contesto del rapporto. Questo cambiamento, come spiegato dal consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano, ha un impatto giuridico importante, perché per giungere a una sentenza di assoluzione non sarebbe più necessario dimostrare che la vittima abbia prestato consenso, ma solo che non abbia espresso una volontà contraria in modo manifestabile.
Non sono mancate le polemiche, ma per Limentani la retromarcia è giustificata per evitare effetti ingiusti o incostituzionali di una norma troppo generica, come l’inversione dell’onere della prova. Sulla questione delle sanzioni, la riforma distingue tra violenze con violenza o minaccia – per le quali si conferma una pena da 6 a 12 anni – e abusi “contro la volontà della vittima” senza violenza fisica, cui si applica una pena più lieve (4-10 anni), in linea con il principio di proporzionalità del sistema penale.
